Statuto e Regolamento Arbitrale

Art. 1 - E' riconosciuta in Napoli l'ASSOCIAZIONE GRANARIA MERIDIONALE. - Ne possono far parte importatori, esportatori, commercianti, industriali, agenti, commissionari, rappresentanti, mediatori, consegnatari, trasportatori terrestri e marittimi di cereali, legumi secchi, semi sfarinati, foraggi ed affini e quanti altri hanno interesse nei suindicati prodotti.

Art. 2 - L'associazione ha la sua sede in Napoli nei locali prescelti dal Consiglio Direttivo

Art. 3 - L'Associazione è libera ed apolitica, non ha fini di lucro, non può compiere alcuna operazione commerciale od esercitare attività economica.

Art. 4 - Gli scopi dell'Associazione sono:
a) dare la possibilità ai soci, mediante l'incontro giornaliero nella sede sociale, di trattare e discutere i loro affari;
b) studiare i problemi riguardanti il commercio e l'industria dei cereali, legumi secchi, semi, sfarinati, foraggi, affini e derivati promuoverne la soluzione e tutelare gli interessi generali;
c) fissare le norme di base per le contrattazioni dei diversi prodotti sul mercato di Napoli, facendone sanzionare ufficialmente gli usi e consuetudini di piazza;
d) istituire un Regolamento Arbitrale presso l'Associazione;
e) compilare i propri Moduli di contratti-tipo di compravendita ed ottenere il riconoscimento dalle Associazioni Italiane ed estere.
f) rilasciare gratuitamente ai Soci e dietro compenso ai non Soci, pareri su questioni riguardanti le contrattazioni dei prodotti suindicati;
g) conciliare le eventuali controversie fra i Soci;
h) Stabilire i rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni consorelle Italiane ed Estere per la migliore utilizzazione del lavoro comune e per conseguimento degli scopi sociali nelle questioni di interesse generale;

Art. 5 - La durata dell'Associazione è illimitata ma l'Assemblea dei Soci potrà deliberarne lo scioglimento; valgono in tal caso le disposizioni degli art. 32e 33.
L'anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre con la conseguente ripartizione in semestri.



Soci



Art. 6 - Possono far parte dell'Associazione le Aziende individuali o costituite in forma sociale esercenti una delle attività industriali, commerciali o ausiliarie contemplate nell'art. 1, che sottoscrivano regolare domanda con accettazione del presente Statuto e siano ammesse in conformità delle norme seguenti.

Art. 7 - La domanda di ammissione a Socio, redatta sul modulo fornito dall'Associazione, deve essere firmata, oltre che dall'aspirante a Socio, anche da due Soci presentatori. Nel caso che si tratti di Azienda costituita in forma sociale, la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante. La domanda sarà esposta nella sede sociale per un periodo di otto giorni consecutivi ed i Soci potranno far pervenire , anche verbalmente, le loro osservazioni al Consiglio Direttivo. Dopo tale periodo la domanda, nella prima riunione del Consiglio Direttivo, sarà sottoposta a votazione segreta. Sarà ammesso il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti o anche la parità.
In caso di mancata ammissione, il Consiglio Direttivo non è tenuto a dare alcun chiarimento o risposta, ma la domanda potrà essere ripresentata, trascorso un periodo di sei mesi.

art. 8 - I Soci possono essere: Onorari, Benemeriti, Ordinari e Corrispondenti.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea e possono essere coloro che abbiano eccezionali titoli di merito verso l'Associazione oppure le Associazioni ed enti commerciali che accordino eguali reciprocità all'Associazione. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento di tassa di ammissione e quote sociali.
I Soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti fra i Soci Ordinari e Corrispondenti che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione.

Soci Ordinari possono essere tutti coloro che appartengono ad una delle categorie elencate nell'art. 1 del presente Statuto.

Soci Corrispondenti possono essere coloro che, pur appartenendo alle suddette categorie, abbiano loro domicilio fuori dalla Regione Campana.

Art. 9 - I Soci con la loro domanda assumono impegno per un periodo di tre anni e, successivamente, di anno in anno, finché non abbiano dato le dimissioni, con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'ultimo anno in corso. Per il computo si tiene conto dell'anno in cui sono stati ammessi e non già del mese. I Soci, che siano regolarmente dimessi, qualora facciano domanda di riammissione, sono esonerati dal pagamento di una nuova tassa di ammissione.

Art 10 - La tassa di ammissione e le quote sociali sono determinate annualmente dall'Assemblea e dovranno essere pagate anticipatamente: la tassa di ammissione in unica rata e le quote sociali in rate annuali per i Soci Ordinari ed in rate annuali per i Soci Benemeriti e Corrispondenti.
Il computo delle rate semestrali decorre dal semestre in corso alla data di ammissione.

Art 11 - Non possono essere Soci né frequentare i locali dell'Associazioni gli interdetti, gli inabilitati, i falliti. Il Consiglio Direttivo può inoltre escludere quei Soci che si rendessero indegni di appartenere all'Associazione. La esclusione è deliberata dal Consiglio con il voto di due terzi dei Consiglieri e dopo presa visione della relazione di un apposita COMMISSIONE DI PROBIVIRI composta di tre Soci estranei al consiglio, nominati dal Presidente o da chi ne fa le veci, incaricata di procedere alle indagini del caso ed all'eventuale interrogatorio dell'interessato. L'esclusione del Socio è resa pubblica mediante l'affissione della relativa deliberazione dall'Albo dell' Associazione e resa nota a tutte le altre Associazioni granarie.

Art 12 - Il Socio che per un periodo di sei mesi non avrà pagato le quote scadute sarà dichiarato moroso e cancellato dall'Albo dei Soci. La cancellazione è resa pubblica mediante l'affissione della relativa deliberazione nei locali sociali e pubblicazione del Notiziario.

Il Socio moroso può sanare la sua morosità mediante pagamento delle quote arretrate e rientrare a far parte dell'Associazione che ne darà pubblicazione negli stessi modi suindicati
I Soci cancellati decadono da qualsiasi diritto verso L'Associazione, ma restano sempre obbligati a rispettare gli impegni assunti verso di essa, ed il Presidente può ricorrere alle via legali per il pagamento delle somme dovute all'Associazione: il Foro competente è quello di Napoli.

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